La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 puo' determinare la revoca dei benefici previsti ai titoli II, III e IV della presente legge. La revoca spettera' alle amministrazioni o agli istituti di credito che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e societa' consortili di cui all'articolo 1 di un termine di sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge. La revoca sara' parimenti disposta nel caso in cui recedano dal consorzio imprese consorziate rappresentanti piu' del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art5 · fonte su Normattiva