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1. Ferme restando le competenze del Ministero della sanita' in materia veterinaria, e' istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia composto dal Ministro e dal Ministro della sanita' o loro delegati che, a turno, lo presiedono, da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri, nominati dai rispettivi Ministri, e da tre presidenti di regione o di provincia autonoma designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o da loro delegati. 2. Il Comitato:

  • a)verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
  • b)propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie veterinaria e zootecnica;
  • c)definisce le modalita' di partecipazione del Governo al Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunita' economica europea, in materia veterinaria e zootecnica. 3. Con uno o piô decreti del Ministro e del Ministro della sanita' sono stabilite le modalita' di funzionamento del Comitato, nonche' le procedure per l'interazione dei rispettivi sistemi informatici e per la creazione di una banca-dati comune.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1993 al 5 giugno 1997

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-12-04;491~art3 · fonte su Normattiva