Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermita', riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorita' amministrative e sanitarie. In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza e' giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perche' affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare e' inviato in licenza speciale in atteso del trattamento di quiescenza.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art102 · fonte del testo