Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. ((Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma fara' parte, altresi', un sanitario specialista in ginecologia)). La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra. Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la difesa, determina le sedi della Commissioni e ne nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati. Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione puo' pronunciare il suo parere in base ad un certificato del direttore dello stabilimento. La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidita' secondo le annesse tabelle. Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara, nel verbale i motivi del dissenso. Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. ((Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro)).

Testo vigente dal 21 dicembre 1961

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961. 47 parole aggiunte.

… qualifica di partigiano combattente e di uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. aggiunto: Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma fara' parte, altresi', un sanitario specialista in ginecologia. La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare … Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parereaggiunto: . Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art103 · fonte del testo