Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici. L'Amministrazione dello Stato puo' rivalersi, per le somme liquidate, contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilita' civile. La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla entrata in vigore i della presente legge, sotto pena di decadenza.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art119 · fonte del testo