Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Art. 11 — Responsabilità per indebiti pagamenti. Abbuono di somme

Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato puo' chiederne l'abbuono purche' l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede. L'eventuale abbuono e' accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art11 · fonte su Normattiva