Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:

  • a)di cui agli articoli 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1 settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;
  • b)di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidita' derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1 settembre 1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 26;
  • c)per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1 settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art118 · fonte del testo