Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

  • a)quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33;
  • b)quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art36 · fonte del testo