Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:
- a)quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33;
- b)quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.
Testo vigente dal 1 settembre 1950
