Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accertera' la opportunita' del ricovero. Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi e' istituita una indennita' di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art35 · fonte del testo