Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidita', supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziche' alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrera' nell'interesse dei minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art38 · fonte del testo