Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso. In tal caso, pero', resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all'articolo precedente. Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera, nonche' ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art50 · fonte del testo