Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennita', decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione. Nei casi di superinvalidita', che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attivita', goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione. Gli assegni di attivita', corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso. Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare e' stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidita' che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'art. 101, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda. Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10 la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 37/1975

    Illegittimità dichiarata
    25 febbraio 1975

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni co…

    Art. 63 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 51 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 51 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art51 · fonte del testo