Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non e' ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarine il diritto indipendente, niente dall'invalidita', di guerra. I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza. Quando l'invalido e' costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermita' di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermita' per la concessione dell'assegno integratore di cui all'art. 49. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennita' una volta tanto, ove sia il caso.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art54 · fonte del testo