Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, e' dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermita' elencate nell'allegata tabella E' un assegno per superinvalidita', nella misura indicata nella tabella stessa. ((A favore degli invalidi di la categoria che non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno)). Gli assegni suddetti non sono riversibili.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 ottobre 1955, n. 1063

4a

La L. 30 ottobre 1955, n. 1063 ha disposto (con l'art. 1) che "L'indennita' speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e' aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue: lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere A ed A-bis della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere B, C, D ed E; lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere F e G; lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidita'."

Testo vigente dal 30 maggio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 113/1968

    Illegittimità dichiarata
    19 luglio 1968

    dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra; 2) dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra; 3) dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Così deci…

    Art. 5 c.p. · Art. 28 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 91 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 102 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1957 al 30 maggio 1967. 17 parole tolte, 81 parole aggiunte.

… assegno per superinvalidita', nella misura indicata nella tabella stessa. A favore degli invalidi di tolto: prima aggiunto: la categoria che non tolto: svolgono comunque una attivita' aggiunto: svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita'tolto: , speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite tolto: dal decreto legislativo 26 gennaio 1948 aggiunto: dalla legge 29 luglio 1949, n. tolto: 37, ed e' corrisposta, aggiunto: 472. La indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzionetolto: , nel aggiunto: entro il mese di dicembre di tolto: ogni aggiunto: ciascun anno. Gli assegni suddetti non sono riversibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art28 · fonte del testo