((Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali siasi concessa pensione ed assegno rinnovabile ed indennita' per una volta tanto, l'invalido puo' chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte)). Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'art. 103, dichiari che la invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purche' tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'art. 104. Qualora la rivalutazione proposta, superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovra' pronunciarsi su visita diretta. ((La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza)). Uguale deduzione della somma gia liquidata si fara' nel caso di nuova liquidazione dell'indennita' per una volta tanto. Se l'indennita' per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in piu' di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidita' e quello dell'aggravamento, vengono recuperate, mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sara' effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Testo vigente dal 21 dicembre 1961

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961. 50 parole tolte, 23 parole aggiunte.

Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali siasi concessa pensione tolto: od assegno rinuovabile od aggiunto: ed assegno rinnovabile ed indennita' per una volta tanto, l'invalido puo'tolto: , entro dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione aggiunto: senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due voltetolto: , purche' nel termine indicato. Solo per le invalidita' dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di aggravamento, di cui al precedente comma, sono ammesse senza limite di tempo.aggiunto: . Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'art. … precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovra' pronunciarsi su visita diretta. La nuova pensione tolto: od aggiunto: ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domandaaggiunto: , oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art53 · fonte del testo