La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo. Nei casi di cui al precedente comma la riversibilita' del soprassoldo e' ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilita' e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art88 · fonte del testo