Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamenti del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'Amministrazione competente da' notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art90 · fonte del testo