Il diritto a pensione, assegno od indennita' che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, puo' essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione. Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno e' ripristinato non appena espiata la pena e cessata la interdizione. Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art93 · fonte del testo