Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della liberta' personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dell'assegno gia' conseguiti dal militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della meta'. Se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la ritenuta e' soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603. Se il condannato e' il coniuge o uno dei figli, dei genitori; dei collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art94 · fonte del testo