[1]Per gli ufficiali e per i sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatori in volo, l'indennita' prevista dagli articoli 8 e 9 della presente legge e' stabilita nelle seguenti misure: dal 1-7-1970 dal 1-1-1971

[2]Ufficiali superiori.................. L. 45.000 L. 90.000 Ufficiali inferiori, aiutanti di bat- taglia e marescialli delle tre classi............................. " 35.000 " 70.000 Sergenti maggiori e sergenti......... " 22.500 " 45.000

[3]Le suddette misure sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di impiego come sperimentatore in volo e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art5 · fonte su Normattiva