L'indennita' mensile spettante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari e' stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1 luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1 gennaio 1971. L'indennita' mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo e' stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1 luglio 1970. L'indennita' e' corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista. L'indennita' mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, e' stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', e nelle misure di lire 38.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1 gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.
Testo vigente dal 19 giugno 1970
