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[1]((La fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario, avente per scopo l'assistenza dei fanciulli abbandonati della provincia di Napoli, e' eretta in ente morale agli effetti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni, ed assume le denominazione di "Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia.

[2]Alle spese per il mantenimento dei minori ricoverati nell'istituto gestito dalla Fondazione stessa concorre lo Stato con un contributo annuo di L. 2.000.000 da gravare sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza)).

Testo in vigore dal 4 luglio 1946 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1946

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1942 al 4 luglio 1946. 91 parole tolte, 77 parole aggiunte in 4 capoversi.

La fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario, avente per tolto: iscopo il ricovero, l'educazione e l'istruzione professionale aggiunto: scopo l'assistenza dei fanciulli abbandonati della provincia di Napoli, e' eretta in ente moraletolto: .

tolto: La fondazione predetta, che assume la denominazione di « Collegio Costanzo Ciano della Gioventu' Italiana del Littorio di Napoli - aggiunto: agli effetti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni, ed assume le denominazione di "Fondazione Banco di Napoli tolto: » e' un istituto del Partito Nazionale Fascista alle dirette dipendenze del Comando generale della Gioventu' Italiana del Littorio, che ha il compito di conseguire lo scopo sopra indicato.

tolto: Con decreto del DUCE, su proposta del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, Comandante generale della Gioventu' Italiana del Littorio, d'intesa con i Ministri per l'interno, per l'educazione nazionale e per le finanze, sara' approvato il relativo statuto aggiunto: per l'assistenza dell'infanzia.

aggiunto: Alle spese per il mantenimento dei minori ricoverati nell'istituto gestito dalla Fondazione stessa concorre lo Stato con un contributo annuo di L. 2.000.000 da gravare sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-01-30;283~art1 · fonte del testo