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[1]La Federazione di cui al n. 4 del precedente articolo, provvedera' allo impianto ed al funzionamento di un ufficio unico di ricezione e di smistamento per gli Ospedali federati.
[2]Al personale addetto a ciascuno dei tre enti federati e' vietato prestare comunque la sua opera alle dipendenze degli altri.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
