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[1]La Federazione di cui al n. 4 del precedente articolo, provvedera' allo impianto ed al funzionamento di un ufficio unico di ricezione e di smistamento per gli Ospedali federati.

[2]Al personale addetto a ciascuno dei tre enti federati e' vietato prestare comunque la sua opera alle dipendenze degli altri.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-30;283~art16 · fonte del testo