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[1]Le Amministrazioni ordinarie degli enti riformati, in carica al momento della pubblicazione della presente legge, sono considerate provvisorie e non saranno rinnovate fino alla attuazione della riforma disposta con la legge medesima.

[2]Il Governo del Re ha tuttavia facolta' di dichiararle sciolte e di sostituirle con amministrazioni straordinarie nel modo che riterra' piu' opportuno.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1939-01-30;283~art21 · fonte del testo