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[1]Ai fini di adeguarlo per capacita' e numero alle tabelle organiche risultanti in seguito alle modifiche di cui al precedente articolo 23 ed alle esigenze dei servizi, una Commissione nominata dal Prefetto classifichera' il personale di ruolo in servizio presso gli enti cui si riferisce la presente legge, in tre categorie.
[2]Nella prima sara' compreso il personale esuberante che, avendo conseguito il diritto alla pensione, dovra' essere collocato a riposo.
[3]Nella seconda coloro che non saranno ritenuti idonei a prestare ulteriore servizio.
[4]Nella terza coloro che, riconosciuti idonei, potranno essere inquadrati nelle nuove piante organiche, secondo le norme, con le modalita' ed alle condizioni che saranno stabilite nei regolamenti previsti dal precedente art. 23.
[5]Gli idonei non inquadrati saranno collocati in disponibilita' e verranno richiamati in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, abbia luogo una vacanza di posti nel grado uguale a quello rivestito, nell'organico della rispettiva categoria.
[6]Per il trattamento economico del personale in disponibilita' si applicano le norme in vigore pei dipendenti statali.
[7]I posti che non potranno essere assegnati a norma dei precedenti commi, saranno conferiti secondo le modalita' previste dai nuovi regolamenti organici degli istituti.
[8]A tutti gli effetti il servizio di ruolo prestato presso enti riformati dal personale riassunto si congiunge con quello successivo alla riassunzione.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942
