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Il personale che non sara' ritenuto idoneo e quello idoneo che, decorso il periodo di disponibilita' non sara' riassunto, verra' ammesso a liquidare la pensione o indennita' ad esso spettante, a norma dei rispettivi regolamenti organici in vigore presso gli Enti ai quali apparteneva alla data di pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942
