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Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a n. 500. Le decorazioni sono conferite annualmente nel giorno della festa del lavoro - 1 maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto, per quanto concerne le decorazioni riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro per gli affari esteri.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1952 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2389~art5 · fonte del testo