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Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a n. 500. Le decorazioni sono conferite annualmente nel giorno della festa del lavoro - 1 maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto, per quanto concerne le decorazioni riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro per gli affari esteri. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1965, n.1427
1La L. 20 dicembre 1965, n.1427 ha disposto (con l'art. 1) che " Il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, e' elevato a 600."
Testo in vigore dal 4 gennaio 1966 al 30 maggio 1967
