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[1]E' in facolta' del Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello della pubblica istruzione, d'istituire presso le scuole medie all'estero speciali esami di ammissione alle Universita' e agli Istituti superiori del Regno.

[2]Le materie e i programmi saranno determinati per decreto Reale.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art14 · fonte del testo