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[1]((Gli insegnanti e i capi d'Istituto di scuole medie del Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degli insegnanti medi del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti)).

[2]Essi hanno diritto a tutte le indennita' e compensi speciali stabiliti per gl'insegnanti nel Regno a norma delle leggi vigenti.

[3]Durante la loro permanenza all'estero e ad essi corrisposta un'indennita' di residenza che varia dalle L. 2000 alle L. 3500 annue secondo i luoghi nei quali risiedono e lo stato di famiglia.

[4]La misura dell'indennita' e' stabilita dalla tabella A annessa alla presente legge.

[5]Per le scuole che fossero istituite in altre sedi la misura dell'indennita' sara' stabilita per decreto Reale.

Testo in vigore dal 7 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1910 al 7 agosto 1914. 6 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Gl'insegnanti delle scuole medie nelaggiunto: Gli insegnanti e i capi d'Istituto di scuole medie del Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi tolto: degl'insegnanti aggiunto: degli insegnanti medi del Regnoaggiunto: , i quali saranno aumentati di altrettanti posti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art17 · fonte del testo