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[1]((Gli insegnanti e i capi d'Istituto di scuole medie del Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degli insegnanti medi del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti)).
[2]Essi hanno diritto a tutte le indennita' e compensi speciali stabiliti per gl'insegnanti nel Regno a norma delle leggi vigenti.
[3]Durante la loro permanenza all'estero e ad essi corrisposta un'indennita' di residenza che varia dalle L. 2000 alle L. 3500 annue secondo i luoghi nei quali risiedono e lo stato di famiglia.
[4]La misura dell'indennita' e' stabilita dalla tabella A annessa alla presente legge.
[5]Per le scuole che fossero istituite in altre sedi la misura dell'indennita' sara' stabilita per decreto Reale.
Testo in vigore dal 7 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
