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[1]La spesa per gli stipendi al personale insegnante delle scuole medie all'estero sara' inscritta rispettivamente nei bilanci dei Ministeri della istruzione pubblica e degli affari esteri, e sara' mantenuta in apposito allegato al primo dei bilanci medesimi, con la dimostrazione del detto riparto.
[2]Con decreto del ministro del tesoro saranno eseguiti i trasporti che occorreranno durante la gestione fra i bilanci sovra indicati, in conseguenza dell'eventuale passaggio d'insegnanti delle scuole medie degli istituti del Regno a quelli all'estero e viceversa.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
