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L'azione dello Stato per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, e' esercitata dal ministro degli affari esteri, sotto la cui dipendenza sono istituiti i servizi relativi. Per cio' che si riferisce all'ordinamento didattico delle scuole il ministro degli affari esteri prende gli accordi col ministro dell'istruzione pubblica.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
