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[1]I professori incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie di Stato all'estero possono chiedere di essere riammessi nell'insegnamento nel Regno dopo un biennio di servizio.
[2]La domanda deve esser fatta prima del mese di luglio per l'anno scolastico successivo.
[3]Il ministro degli affari esteri puo' in ogni tempo, per ragioni di servizio, sentito il parere delle autorita' locali e quello del Consiglio centrale di cui all'art. 39, dichiarare cessato l'incarico dell'insegnamento all'estero.
[4]L'insegnante medio al quale sia venuto a cessare l'incarico dell'insegnamento nelle scuole di Stato all'estero, sara' destinato dal Ministero della pubblica istruzione in un istituto nel Regno. Esso conserva il diritto ad essere assegnato ad una residenza di primaria importanza non appena ve ne sia una vacante, qualora vi fosse appartenuto all'atto della sua destinazione all'estero.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
