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[1]Gl'incaricati delle Direzioni e delle presidenze degli Istituti seno scelti dal ministro degli affari esteri nell'elenco che ogni biennio, in base alle ispezioni e alle proposte del Consiglio centrale di cui all'art. 39 viene formato. Per essere iscritti nell'elenco occorre essere insegnanti ordinari nel rispettivo ruolo e aver prestato lodevole servizio nelle scuole di Stato all'estero per due anni almeno.
[2]Anche ad essi sono applicabili le norme disciplinari dei professori e la disposizione dell'art. 20.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
