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[1]Le scuole elementari istituite dallo Stato all'estero, sono di regola ordinate come le scuole elementari nel Regno.

[2]L'ordinamento delle scuole elementari ed i programmi relativi, sono adottati nelle scuole elementari all'estero con le modificazioni e gli adattamenti corrispondenti ai peculiari bisogni di ciascuna colonia e avuto riguardo ai vincoli che debbono stringere la colonia alla madre patria.

[3]Tali modificazioni saranno introdotte nell'ordinamento e nei programmi vigenti nel Regno dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art23 · fonte del testo