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[1]Il concorso, le cui norme verranno stabilite dal regolamento, sara' bandito dal Ministero degli affari esteri per un numero determinato di posti e giudicato da una speciale Commissione composta di un numero di membri non inferiore a cinque, nominata dal ministro.

[2]Sono chiamati a far parte della Commissione un ispettore scolastico ed un direttore didattico.

[3]Le nomine sono fatte secondo l'ordine della graduatoria man mano che si verificheranno le vacanze e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

[4]Per le nomine che occorresse fare oltre il numero stabilito nel bando, e' necessario un nuovo concorso.

[5]Gli insegnamenti delle lingue straniere ed arti e mestieri potranno essere affidati dal ministro degli affari esteri per incarico annuale.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art25 · fonte del testo