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[1]Ai maestri in servizio nelle scuole elementari all'estero e' corrisposta un'indennita' di residenza che varia dalle lire 1500 alle 2500 secondo i vari luoghi e lo stato di famiglia.

[2]La misura dell'indennita' e' determinata dalla tabella B annessa alla presente legge.

[3]Per le scuole, che fossero istituite in sedi non contemplate nella tabella B, la misura dell'indennita' sara' stabilita per decreto Reale.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art28 · fonte del testo