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[1]La pensione e l'indennita' agl'insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero e' regolata dalle norme vigenti per le pensioni degl'impiegati civili nel Regno ed e' versata sempre dal tesoro dello Stato che, se del caso, se ne rivale sugli altri enti debitori.
[2]Per coloro i quali abbiano anteriormente prestato un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del Regno mantenuti dai Comuni e siano iscritti al Monte delle pensioni dei maestri elementari o a Monti di pensioni comunali, sono utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennita' anche gli anni di servizio prestati nelle scuole o nei giardini d'infanzia mantenuti dai Comuni.
[3]La pensione o l'indennita' sono in tal caso liquidate ai termini della legge sul Monte pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugli impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei Comuni o dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni o lo Stato abbiano corrisposta all'insegnante.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
