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Il Governo istituisce e mantiene all'estero a spese dello Stato: scuole infantili (giardini d'infanzia); scuole elementari; scuole medie ed eventualmente corsi superiori; ambulatori medico-chirurgici annessi alle Regie scuole e Istituti d'assistenza scolastica.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art3 · fonte del testo