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[1]Ai maestri elementari delle scuole all'estero sono applicabili le norme disciplinari dei maestri in servizio nel Regno.
[2]Tuttavia il ministro degli affari esteri, in seguito ai risultati di apposite ispezioni, puo' licenziare, per ragioni di servizio, e sentito il parere del Consiglio, di cui all'art. 39, gl'insegnanti i quali fossero riconosciuti non idonei al servizio scolastico all'estero.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 5 settembre 1923
