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[1]Ai maestri elementari delle scuole all'estero sono applicabili le norme disciplinari dei maestri in servizio nel Regno.

[2]Tuttavia il ministro degli affari esteri, in seguito ai risultati di apposite ispezioni, puo' licenziare, per ragioni di servizio, e sentito il parere del Consiglio, di cui all'art. 39, gl'insegnanti i quali fossero riconosciuti non idonei al servizio scolastico all'estero.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 5 settembre 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art31 · fonte del testo