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[1]Agl'insegnanti elementari e dei giardini d'infanzia spetta per la prima nomina un'indennita' di stabilimento, nella misura determinata nella tabella B allegata alla presente legge.
[2]Sono a carico del R. Governo le spese di viaggio degli insegnanti di prima nomina, e quelle di trasferimento per motivi di servizio, tanto dell'insegnante, quanto della famiglia di lui, limitate, pero', ai genitori o a chi ne fa le veci, alla moglie ed ai figli. Al solo insegnante e' corrisposta inoltre una diaria di L. 10.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
