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Il Consiglio centrale e' presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed e' composto di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore centrale, di un console generale, di un funzionario superiore del Ministero della pubblica istruzione, di un capo istituto di scuole secondarie, di un ispettore scolastico, nominati dal ministro degli affari esteri, nonche' di un preside-direttore o professore esercente in Italia, eletto dagli insegnanti delle scuole medie di Stato all'estero, di un direttore didattico o di un maestro esercente in Italia eletto dagli insegnanti delle scuole elementari di Stato all'estero, di un delegato del commissariato dell'emigrazione e di un socio di istituzioni per la istruzione degli emigranti, scelto dal ministro degli affari esteri.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
