Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le scuole e le altre istituzioni scolastiche coloniali o private che si sottopongano alle ispezioni governative possono essere sussidiate dal Governo sotto l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.
[2]Il sussidio puo' essere corrisposto anche in libri e materiale scolastico.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
