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[1]Le scuole e le altre istituzioni scolastiche coloniali o private che si sottopongano alle ispezioni governative possono essere sussidiate dal Governo sotto l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.

[2]Il sussidio puo' essere corrisposto anche in libri e materiale scolastico.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art4 · fonte del testo