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[1]In ciascuna sede e' istituita, sotto la presidenza del R. agente diplomatico o consolare una Deputazione scolastica. La Deputazione e' costituita in ciascuna Colonia secondo le norme stabilite nel regolamento.

[2]I presidi o direttori delle scuole medie e primarie, un rappresentante dei professori delle scuole medie ed un rappresentante degli insegnanti delle scuole elementari, eletti secondo norme stabilite nel regolamento, fanno parte di diritto della Deputazione, con voto consultivo.

[3]Alla Deputazione scolastica appartiene promuovere l'istruzione nella Colonia e proporre tutti quei provvedimenti d'ordine didattico ed amministrativo che giovino all'incremento ed al retto funzionamento delle scuole.

[4]La Deputazione da' parere sui bilanci preventivi e consuntivi degl'Istituti scolastici della sede e delibera sull'esenzione delle tasse scolastiche.

[5]Nei rapporti del personale insegnante la Deputazione giudica sulle mancanze che importino la punizione della censura e puo' in via provvisionale e d'urgenza sospendere dall'ufficio gl'insegnanti stessi salvo le deliberazioni del Consiglio centrale in sede disciplinare.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art42 · fonte del testo