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[1]Gl'insegnanti in servizio nelle scuole medie all'estero alla promulgazione della presente legge, i quali abbiano i titoli didattici richiesti per l'ammissione nei ruoli degl'insegnanti medi nel Regno, saranno iscritti nei ruoli corrispondenti e prenderanno in essi il posto che loro spetta per l'anzianita' del servizio.
[2]Agli effetti della carriera e della pensione sono computati agli insegnanti in servizio all'atto della promulgazione della presente legge gli aumenti sessennali conseguiti e gli anni di servizio prestati nelle scuole all'estero.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
