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[1]A favore degli insegnanti delle scuole medie governative all'estero in servizio all'atto della promulgazione della presente legge e dei maestri elementari regolarmente inscritti al Monte delle pensioni, saranno computati agli effetti della pensione e dell'indennita':
[2]1° gli anni di servizio prestati come incaricati nelle scuole di Stato all'estero;
[3]2° i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;
[4]3° il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, sempreche' durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole coloniali o esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli enti locali pubblici.
[5]Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte all'erario, per gli insegnanti delle scuole medie, o al Monte, per i maestri elementari, le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente sara' sostenuta dallo Stato e fara' carico al bilancio del Ministero degli affari esteri.
[6]Sono altresi' poste a carico dello stesso bilancio le ritenute in conto entrate eventuali del tesoro ancora dovute sugli stipendi dei professori delle scuole medie all'estero dalla data di riconoscimento del loro servizio al 31 dicembre 1899.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
