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[1]Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, previe informazioni delle Deputazioni scolastiche e sentito il parare di una speciale Commissione di 5 membri nominati dal ministro degli affari esteri, potranno essere collocati a riposo, qualunque sia la loro eta', quegli insegnanti di scuole secondarie o maestri di scuole elementari o infantili, i quali si trovino in tali condizioni morali, fisiche od Intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei loro doveri di insegnanti.
[2]Agli insegnanti medi e ai maestri che saranno collocati a riposo per effetto di questa disposizione, e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sara' liquidata, secondo le norme dell'art. 29, come se avessero prestato 25 anni di servizio.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
