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Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attivita' di servizio alla promulgazione della presente legge, percepiranno, dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: spese delle scuole all'estero) uguale alla differenza fra l'assegno vitalizio del Monte e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art47 · fonte del testo