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[1]Gli insegnanti incaricati delle scuole medie ed elementari e dei giardini d'infanzia all'estero, quando abbiano un triennio di lodevole servizio e sieno forniti di legale abilitazione allo insegnamento, avranno diritto alla nomina di professore ordinario o d'insegnante a vita, salve sempre al ministro degli affari esteri le facolta' di cui agli articoli 20 e 31.

[2]Tale nomina sara' fatta dal ministro degli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 46.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art48 · fonte del testo