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[1]Per l'anno scolastico 1910-911 l'incarico delle direzioni didattiche potra' essere affidato agli insegnanti che ne sono attualmente investiti o che hanno prestato servizio lodevole nelle scuole di Stato all'estero per almeno tre anni, ancorche' non siano forniti dei titoli indicati nell'art. 33.

[2]Durante l'anno scolastico 1910-911, su proposta di coloro che sono incaricati delle ispezioni scolastiche, per titoli o per esami, il Consiglio centrale potra' conferire il diploma di direttore didattico ai predetti incaricati, il quale varra' soltanto agli effetti della direzione delle scuole italiane all'estero.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Luzzatti - Tedesco - Credaro - Di San Giuliano.

[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art51 · fonte del testo